Art. 4 · Conferimento

Art. 4

Conferimento

In vigore dal 28 nov 2005
Conferimento La presente decisione si applica qualora la responsabilità della gestione del servizio d’interesse economico generale sia conferita all’impresa interessata mediante uno o più atti ufficiali, la cui forma può essere stabilita da ciascuno Stato membro. Tali atti devono in particolare indicare: a) la natura e la durata degli obblighi di servizio pubblico; b) le imprese interessate e il territorio interessato; c) la natura dei diritti esclusivi o speciali eventualmente accordati all’impresa; d) i parametri per il calcolo, il controllo e la revisione della compensazione; e) le modalità per evitare le sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.
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