Art. 2

Campo d’applicazione

In vigore dal 28 nov 2005
Campo d’applicazione 1.   La presente decisione si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese in relazione ai servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che rientrano in una delle seguenti categorie: a) compensazioni di obblighi di servizio pubblico di importo annuo inferiore a 30 milioni di EUR, concesse ad imprese con un fatturato totale annuo medio, al lordo delle imposte, inferiore a 100 milioni di EUR nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale; b) compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse ad ospedali e ad imprese aventi incarichi di edilizia popolare che svolgono attività considerate dallo Stato membro come servizi d’interesse economico generale; c) compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse ai collegamenti aerei o marittimi verso le isole e con traffico annuale medio non superiore a 300 000 passeggeri nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale; d) compensazioni di obblighi di servizio pubblico concesse a aeroporti e porti con un traffico annuale medio non superiore a 1 000 000 passeggeri per gli aeroporti e a 300 000 passeggeri per i porti nei due esercizi precedenti a quello del conferimento del servizio d’interesse economico generale. La soglia di 30 milioni di EUR di cui alla lettera a) può essere determinata considerando una media annuale che rappresenti gli importi delle compensazioni concesse nel corso del contratto o in un periodo di cinque anni. Per gli enti creditizi, la soglia di 100 milioni di EUR di fatturato è sostituita da una soglia di 800 milioni di EUR del totale dello stato patrimoniale. 2.   Nel settore dei trasporti aerei e marittimi, la presente decisione si applica soltanto agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico, concessi ad imprese relativamente ai servizi d’interesse economico generale di cui all’articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che soddisfano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2408/92 e del regolamento (CEE) n. 3577/92, ove applicabili. La presente decisione non si applica agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico concessi ad imprese del settore dei trasporti terrestri.
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