Art. 3
Compatibilità ed esenzione dall’obbligo di notificazione
In vigore dal 28 nov 2005
Compatibilità ed esenzione dall’obbligo di notificazione
Gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione di obblighi di servizio pubblico che soddisfano le condizioni stabilite dalla presente decisione sono compatibili con il mercato comune ed esentate dall’obbligo di notificazione preventiva di cui all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, fatta salva l’applicazione di disposizioni più rigorose relativamente agli obblighi di servizio pubblico previste dalle normative comunitarie settoriali.
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