Art. 4

In vigore dal 21 ott 2005
In base alla valutazione dei rischi, gli Stati membri possono decidere di sottoporre alla vaccinazione contro l'influenza aviaria i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, considerati a rischio riguardo a tale malattia, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:744:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo