Art. 5

In vigore dal 21 ott 2005
1.   Gli Stati membri che intendono ricorrere alla vaccinazione, secondo quanto disposto dall’, trasmettono alla Commissione un programma sulla vaccinazione dei volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, nonché lo presentano ufficialmente in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. 2.   Il programma di vaccinazione di cui al precedente paragrafo 1 contiene almeno informazioni particolareggiate su: a) ubicazione e indirizzo esatti dei giardini zoologici nei quali si effettua la vaccinazione; b) identificazione specifica e numero di volatili sensibili; c) identificazione individuale dei volatili da vaccinare; d) tipo di vaccino da utilizzare, schema e tempi della vaccinazione; e) motivazioni su cui si fonda la decisione di ricorrere alla vaccinazione; f) calendario delle vaccinazioni da effettuare.
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Art. 5 Decisione (UE) 2005/744 — Testo vigente | Portale Normativo