Art. 2

In vigore dal 21 ott 2005
Ai fini della presente decisione si intende per: a) «giardino zoologico»: i) qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l'anno, animali vivi di specie selvatiche ad esclusione dei circhi, dei negozi di animali da compagnia e dei complessi che gli Stati membri non assoggettano ai requisiti della presente decisione per il fatto che non espongono un numero significativo di animali o di specie e che tale esenzione non compromette gli obiettivi della presente decisione; oppure ii) «organismo, istituto o centro riconosciuto» quale definito all', paragrafo 1, lettera c) della direttiva 92/65/CEE del Consiglio; b) «volatile sensibile», qualsiasi specie di volatili facilmente sensibili all'influenza aviaria e non destinati alla fabbricazione di prodotti d’origine animale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:744:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo