Art. 3

In vigore dal 21 ott 2005
Gli Stati membri adottano misure idonee e fattibili al fine di ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, tenendo conto dei criteri e dei fattori di rischio di cui all'allegato I.
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