Art. 1
In vigore dal 21 ott 2005
La presente decisione fissa le norme per ridurre la propagazione dell’influenza aviaria provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, (di seguito denominata «influenza aviaria») dai volatili che vivono allo stato selvatico ai volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici. In funzione della specifica situazione epidemiologica, tali norme sono destinate, in particolare, a prevenire il contatto diretto e indiretto tra i volatili che vivono allo stato selvatico, segnatamente gli uccelli acquatici, e i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici.
Storico versioni
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