Art. 4

Art. 4

In vigore dal 21 ott 2005
In base alla valutazione dei rischi, gli Stati membri possono decidere di sottoporre alla vaccinazione contro l'influenza aviaria i volatili sensibili custoditi nei giardini zoologici, considerati a rischio riguardo a tale malattia, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato II.
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