Art. 6
In vigore dal 15 mar 2005
Per le malattie dei molluschi bivalvi la Comunità concede un aiuto finanziario alla Francia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato B della direttiva 95/70/CE, che saranno espletati dall'IFREMER, La Tremblade, Francia.
L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 90 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
Storico versioni
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