Art. 8

In vigore dal 15 mar 2005
Per la febbre catarrale degli ovini la Comunità concede un aiuto finanziario al Regno Unito per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della direttiva 2000/75/CE, che saranno espletati dal Pirbright Laboratory, Regno Unito. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 150 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la febbre catarrale degli ovini è fissato ad un massimo di 15 000 EUR.
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