Art. 7

In vigore dal 15 mar 2005
Per la peste equina la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato III della direttiva 92/35/CEE, che saranno espletati dal Laboratorio central de veterinaria de Madrid, Algete, Spagna. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 35 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
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Art. 7 Decisione (UE) 2005/237 — Testo vigente | Portale Normativo