Art. 11

In vigore dal 15 mar 2005
Per la valutazione dei risultati delle prove sui bovini riproduttori di razza pura e l'uniformazione dei metodi di prova la Comunità concede un aiuto finanziario alla Svezia per le funzioni e i compiti di cui all'allegato II della decisione 96/463/CE, che saranno espletati dall'INTERBULL Centre, Uppsala, Svezia. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 65 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005.
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Art. 11 Decisione (UE) 2005/237 — Testo vigente | Portale Normativo