Art. 10

In vigore dal 15 mar 2005
Per la peste suina africana la Comunità concede un aiuto finanziario alla Spagna per le funzioni e i compiti di cui all'allegato V della direttiva 2002/60/CE, che saranno espletati dal Centro de Investigación en Sanidad Animal, Valdeolmos, Madrid, Spagna. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 100 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la peste suina africana è fissato ad un massimo di 30 000 EUR.
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Art. 10 Decisione (UE) 2005/237 — Testo vigente | Portale Normativo