Art. 1

In vigore dal 15 mar 2005
Per la peste suina classica la Comunità concede un aiuto finanziario alla Germania per le funzioni e i compiti di cui all'allegato IV della direttiva 2001/89/CE, che saranno espletati dall'Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule, Hannover, Germania. L'aiuto finanziario della Comunità è fissato ad un massimo di 200 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005. L'aiuto finanziario della Comunità per l'organizzazione di un seminario tecnico sui metodi diagnostici per la peste suina classica è fissato ad un massimo di 30 000 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2005:237:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Decisione (UE) 2005/237 — Testo vigente | Portale Normativo