Art. 9
Sicurezza sociale
In vigore dal 24 set 2004
1. Precedentemente all’inizio del distacco, il datore di lavoro dell’esperto nazionale certifica all'Agenzia che detto esperto rimane soggetto, per tutto il periodo del distacco, alla legislazione in materia di sicurezza sociale applicabile all’amministrazione pubblica da cui dipende e che quest’ultima si assume l’onere delle spese sostenute all’estero.
2. Dal giorno in cui inizia il periodo di distacco l’END è coperto dall'Agenzia contro i rischi di infortunio. L'Agenzia gli fornisce una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presenta alla divisione della competente direzione/unità per espletare le formalità amministrative connesse al distacco.
Storico versioni
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