Art. 11

Assenza per malattia o incidente

In vigore dal 24 set 2004
1.   In caso di assenza dovuta a malattia o incidente, l’END avverte tempestivamente il proprio superiore gerarchico, indicando il suo attuale recapito. L’END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni assenza superiore a tre giorni e può essere sottoposto a un controllo medico organizzato dall'Agenzia. 2.   Se le assenze per malattia o incidente di durata non superiore a tre giorni superano, nell’arco di dodici mesi, un totale di 12 giorni, l’END è tenuto a presentare un certificato medico per ogni ulteriore assenza dovuta a malattia. 3.   Se l’assenza per malattia è superiore a un mese o al periodo di servizio prestato dall’END, prendendo in considerazione unicamente il più lungo di tali due periodi, le indennità previste all’, paragrafi 1 e 2, vengono automaticamente sospese. La presente disposizione non si applica in caso di malattia connessa a una gravidanza. L'assenza per malattia non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato. 4.   Tuttavia, l’END vittima di un incidente connesso al suo lavoro e verificatosi durante il periodo di distacco continua a ricevere per intero le indennità di cui all', paragrafi 1 e 2, per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro e fino al termine del distacco.
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Assenza per malattia o incidente (Art. 11 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo