Art. 12

Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'END ha diritto a due giorni lavorativi e mezzo di congedo per mese intero di servizio prestato (trenta giorni per anno civile). 2.   Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione della direzione/unità a cui l’END è assegnato. 3.   Su richiesta motivata, l'END può ottenere un congedo speciale nei casi seguenti: — matrimonio dell’esperto nazionale: 2 giorni; — malattia grave del coniuge: fino a 3 giorni; — decesso del coniuge: 4 giorni; — malattia grave di un ascendente: fino a 2 giorni all'anno; — decesso di un ascendente: 2 giorni; — nascita di un figlio: 2 giorni; — malattia grave di un figlio: fino a 2 giorni all'anno; — decesso di un figlio: 4 giorni. 4.   Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell’END, l'Agenzia può concedere fino a un massimo di due giorni di congedo speciale per ogni periodo di dodici mesi. Le domande vengono esaminate caso per caso. 5.   I giorni di congedo annuale non fruiti al termine del periodo di distacco non possono essere in alcun modo recuperati.
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Congedi annuali, congedi speciali e giorni festivi (Art. 12 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo