Art. 7

Sospensione del distacco

In vigore dal 24 set 2004
1.   Il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tali sospensioni: a) il versamento delle indennità di cui agli è sospeso; b) il rimborso delle spese di cui agli è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia. 2.   L'Agenzia informa il datore di lavoro dell’END.
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