Art. 7
Sospensione del distacco
In vigore dal 24 set 2004
1. Il distacco può essere sospeso dietro autorizzazione dell'Agenzia e alle condizioni da questa fissate. Per tutta la durata di tali sospensioni:
a)
il versamento delle indennità di cui agli è sospeso;
b)
il rimborso delle spese di cui agli è corrisposto solo se la sospensione avviene su richiesta dell'Agenzia.
2. L'Agenzia informa il datore di lavoro dell’END.
Storico versioni
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