Art. 5

Diritti e obblighi

In vigore dal 24 set 2004
1.   Durante il periodo di distacco: a) l’esperto nazionale esercita le sue funzioni e regola la sua condotta unicamente in base agli interessi dell'Agenzia; b) l’esperto nazionale si astiene dal compiere qualsiasi atto e, in particolare, dall'esprimere pubblicamente opinioni che possano menomare la dignità della sua funzione presso l'Agenzia; c) l’esperto nazionale che nell'esercizio delle sue funzioni debba esprimere un parere su una questione riguardo al cui trattamento o alla cui soluzione abbia un interesse personale tale da compromettere la sua indipendenza è tenuto ad informarne il capo del servizio a cui è stato assegnato; d) l’esperto nazionale non pubblica né fa pubblicare, da solo o in collaborazione, scritti aventi per oggetto l’attività dell'Agenzia o dell'Unione europea senza aver preliminarmente ottenuto l’autorizzazione alle condizioni e secondo le norme in vigore presso l'Agenzia. Tale autorizzazione può essere rifiutata solo se la pubblicazione mette a repentaglio gli interessi dell'Agenzia o dell'Unione europea; e) i diritti derivanti da lavori eseguiti dall’END nell’esercizio delle sue funzioni sono versati all'Agenzia; f) l’END è tenuto a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato o a una distanza conciliabile con l'adempimento delle sue funzioni; g) l’END è tenuto ad assistere o consigliare la gerarchia del servizio presso il quale è distaccato ed è responsabile di fronte a questa gerarchia dell’esecuzione dei compiti che gli sono affidati; h) l’END non accetta istruzioni dal proprio datore di lavoro o dal proprio governo nazionale in relazione allo svolgimento dei propri compiti. Egli non effettua alcuna prestazione per il proprio datore di lavoro, per governi o altre persone, società private o amministrazioni pubbliche. 2.   Durante e dopo il distacco, l’esperto nazionale è tenuto ad osservare la massima discrezione su fatti e notizie di qualsiasi natura di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni. Egli non comunica in alcun modo, a persona non abilitata ad averne conoscenza, alcun documento o informazione non ancora legittimamente resi pubblici e non utilizza tali documenti o informazioni per il proprio beneficio personale. 3.   Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di agire con integrità e discrezione con riguardo all'esercizio delle nuove mansioni che gli verranno affidate e nell'accettazione di taluni incarichi o benefici. A tal fine, nei tre anni successivi al periodo di distacco, l'END informa tempestivamente l'Agenzia in merito alle funzioni e ai compiti che è chiamato a svolgere per conto del proprio datore di lavoro e che potrebbero dar luogo a un conflitto di interessi rispetto alle mansioni da lui svolte nel corso del periodo di distacco. 4.   L'END è soggetto alle regole di sicurezza in vigore nell'Agenzia. 5.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente articolo l'Agenzia, se lo ritiene opportuno, può mettere fine al distacco dell’esperto nazionale ai sensi dell’.
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Diritti e obblighi (Art. 5 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo