Art. 13

Congedo di maternità

In vigore dal 24 set 2004
1.   In caso di maternità, all’END nazionale è concesso un congedo di maternità di sedici settimane, nel corso del quale le vengono versate le indennità di cui all’. 2.   In caso di allattamento, l’END nazionale può ottenere su sua richiesta, corredata da un certificato medico attestante il fatto, un congedo speciale di una durata massima di quattro settimane a decorrere dal termine del congedo di maternità; durante tale periodo essa beneficia delle indennità di cui all’. 3.   Qualora la legislazione nazionale applicabile al datore di lavoro dell’END preveda un congedo di maternità più lungo, il distacco viene sospeso per un periodo equivalente alla differenza tra questo congedo e quello concesso dall'Agenzia. In tal caso, un periodo equivalente al periodo di sospensione può essere aggiunto al termine del distacco se l’interesse dell'Agenzia lo giustifica. 4.   In alternativa, l’END può chiedere una sospensione del periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi per i congedi di maternità e di allattamento. In tal caso il distacco è prolungato con un periodo equivalente al periodo di sospensione, se l'interesse dell'Agenzia lo giustifica.
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Congedo di maternità (Art. 13 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo