Art. 28

Sospensione a fine del distacco

In vigore dal 24 set 2004
1.   Ai fini dell'applicazione dell' al militare distaccato, l'autorizzazione è data dal Direttore esecutivo. 2.   In deroga all', si può porre fine ad un distacco se gli interessi dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale da cui dipende il militare distaccato lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.
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Sospensione a fine del distacco (Art. 28 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo