Art. 28
Sospensione a fine del distacco
In vigore dal 24 set 2004
1. Ai fini dell'applicazione dell' al militare distaccato, l'autorizzazione è data dal Direttore esecutivo.
2. In deroga all', si può porre fine ad un distacco se gli interessi dell'Agenzia o dell'amministrazione nazionale da cui dipende il militare distaccato lo rendono necessario, oppure per qualsiasi altro motivo debitamente giustificato.
Storico versioni
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