Art. 24

Condizioni

In vigore dal 24 set 2004
I militari distaccati devono essere, per tutta la durata del loro distacco, in servizio retribuito presso le forze armate di uno Stato membro partecipante.
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Condizioni (Art. 24 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo