Art. 20

Missioni e spese di missione

In vigore dal 24 set 2004
1.   L'END può essere inviato in missione nel rispetto dell’. 2.   Le spese di missione vengono liquidate conformemente alle disposizioni in vigore presso il Segretariato Generale del Consiglio.
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Missioni e spese di missione (Art. 20 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo