Art. 27

Esperienza professionale

In vigore dal 24 set 2004
In deroga all', paragrafo 1, può essere distaccato presso l'Agenzia ogni militare che svolga mansioni di concetto o di studio e dimostri un elevato grado di competenza per i compiti da svolgere.
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Esperienza professionale (Art. 27 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo