Art. 30

Congedo speciale

In vigore dal 24 set 2004
In deroga all', paragrafo 4, l'Agenzia può concedere un congedo speciale supplementare, non retribuito, per motivi di formazione da parte del datore di lavoro e su richiesta debitamente motivata di quest'ultimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:677:oj#art-30

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Congedo speciale (Art. 30 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo