Art. 32

Luogo di residenza

In vigore dal 24 set 2004
1.   Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando, in applicazione dell', paragrafi 1, 2, e 3, lettera a) la sua residenza sia situata a 150 km o meno dal luogo del distacco. 2.   Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando il luogo di residenza principale del congiunto o del figlio (dei figli) di cui all', paragrafo 3, lettera b) è situato in uno Stato membro diverso da quello del distacco. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
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Luogo di residenza (Art. 32 Decisione (UE) 2004/677) — Testo vigente | Portale Normativo