Art. 32 · Luogo di residenza

Art. 32

Luogo di residenza

In vigore dal 24 set 2004
1.   Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando, in applicazione dell', paragrafi 1, 2, e 3, lettera a) la sua residenza sia situata a 150 km o meno dal luogo del distacco. 2.   Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando il luogo di residenza principale del congiunto o del figlio (dei figli) di cui all', paragrafo 3, lettera b) è situato in uno Stato membro diverso da quello del distacco. CAPO V DISPOSIZIONI FINALI
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