Art. 32
Luogo di residenza
In vigore dal 24 set 2004
1. Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando, in applicazione dell', paragrafi 1, 2, e 3, lettera a) la sua residenza sia situata a 150 km o meno dal luogo del distacco.
2. Si considera che il militare distaccato abbia la residenza nella capitale dello Stato membro di cui è cittadino quando il luogo di residenza principale del congiunto o del figlio (dei figli) di cui all', paragrafo 3, lettera b) è situato in uno Stato membro diverso da quello del distacco.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:677:oj#art-32