Art. 25

In vigore dal 24 set 2004
Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura. Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto o del presente allegato.
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Art. 25 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo