Art. 28

In vigore dal 24 set 2004
L'agente, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo temporaneo, a norma delle disposizioni dell' dello statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione. CAPITOLO 8 Pagamento delle prestazioni
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Art. 28 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo