Art. 23

In vigore dal 24 set 2004
I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto. CAPITOLO 7 Liquidazione delle pensioni
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Art. 23 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo