Art. 23
In vigore dal 24 set 2004
I contributi regolarmente percepiti sono irripetibili. Quelli percepiti irregolarmente non danno alcun diritto a pensione e sono rimborsati senza interessi, a richiesta dell'interessato o dei suoi aventi diritto.
CAPITOLO 7
Liquidazione delle pensioni
Storico versioni
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