Art. 22
In vigore dal 24 set 2004
L'agente in aspettativa per motivi personali che continui ad acquisire nuovi diritti alla pensione alle condizioni previste dall', paragrafo 3 dello statuto continua a versare il contributo di cui all' del presente allegato, calcolato sullo stipendio corrispondente al suo scatto e grado.
Tutte le prestazioni cui può aver diritto il suddetto agente o i suoi aventi diritto ai sensi delle disposizioni del presente regime di pensioni sono calcolate in base a tale stipendio.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-22-231