Art. 21

In vigore dal 24 set 2004
La riscossione dello stipendio o dell'indennità di invalidità è soggetta al contributo per il regime delle pensioni previsto dagli articoli da 74 a 87 dello statuto.
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Art. 21 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo