Art. 56

In vigore dal 24 set 2004
1.   A titolo eccezionale, l'agente temporaneo può ottenere, a richiesta, un'aspettativa senza assegni per motivi impellenti di natura personale. L'AACC stabilisce la durata dell'aspettativa, che non può superare un quarto del periodo di servizio compiuto dall'interessato né essere superiore a: — tre mesi per l'agente temporaneo con anzianità di servizio inferiore a quattro anni; — dodici mesi negli altri casi. 2.   La durata dell'aspettativa di cui al paragrafo 1 non è presa in considerazione per l'applicazione delle disposizioni di cui all', paragrafo 9. 3.   Per la durata dell'aspettativa dell'agente temporaneo, la copertura dei rischi di malattia e d'infortunio prevista dall' è sospesa. Tuttavia, l'agente temporaneo che non svolga un'attività retribuita può, qualora ne faccia richiesta al più tardi nel mese successivo all'inizio dell'aspettativa senza assegni, continuare a beneficiare della copertura prevista all', purché, per la durata dell'aspettativa, versi i contributi necessari per la copertura dei rischi di cui allo stesso articolo, in ragione della metà; i contributi sono calcolati sull'ultimo stipendio base dell'agente temporaneo. Inoltre, l'agente temporaneo che dimostri di non poter acquisire diritti a pensione presso un altro regime di pensione può, su sua richiesta, continuare ad acquisire nuovi diritti a pensione per la durata dell'aspettativa senza assegni purché versi un contributo pari al triplo del tasso previsto all'; il contributo è calcolato sullo stipendio base dell'agente nel suo grado e scatto.
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Art. 56 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo