Art. 51

In vigore dal 24 set 2004
In aggiunta ai congedi previsti all', le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.
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Art. 51 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo