Art. 51
In vigore dal 24 set 2004
In aggiunta ai congedi previsti all', le donne in stato di gravidanza e di puerperio hanno diritto, su presentazione di un certificato medico, a un congedo di venti settimane. Il congedo inizia non prima di sei settimane dalla data indicata nel certificato come data presunta per il parto e termina almeno quattordici settimane dopo la data del parto. In caso di parto gemellare o prematuro o in caso di nascita di un figlio disabile, la durata del congedo è di ventiquattro settimane. Ai fini della presente disposizione, s'intende per parto prematuro un parto che ha luogo prima della fine della 34a settimana di gravidanza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-51