Art. 48

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo il quale, con decisione adottata dall'AACC, a causa delle necessità di servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, è regolarmente tenuto a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro, può beneficiare di indennità. L'AACC determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare di dette indennità.
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Art. 48 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo