Art. 43

In vigore dal 24 set 2004
Gli agenti temporanei in attività di servizio sono tenuti in qualsiasi momento ad essere a disposizione dell'Agenzia. La durata normale del lavoro non può tuttavia superare le 42 ore settimanali, effettuate conformemente all'orario generale stabilito dall'AACC. Entro gli stessi limiti l'AACC può, previa consultazione del comitato del personale, stabilire orari appropriati per taluni gruppi di agenti temporanei adibiti a mansioni particolari. Inoltre, a causa delle necessità del servizio o delle esigenze delle norme in materia di sicurezza del lavoro, l'agente temporaneo può essere obbligato a restare a disposizione dell'Agenzia sul luogo di lavoro o a domicilio, al di fuori della durata normale del lavoro. L'Agenzia fissa le modalità d'applicazione del presente comma, previa consultazione del comitato del personale.
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Art. 43 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo