Art. 44

In vigore dal 24 set 2004
1.   Un agente temporaneo può chiedere l'autorizzazione per lavorare a orario ridotto. Tale autorizzazione può essere concessa dall'AACC se la misura è compatibile con l'interesse del servizio. 2.   L'autorizzazione spetta di diritto nei casi seguenti: a) per occuparsi di un figlio di età inferiore a 9 anni, b) per occuparsi di un figlio di età compresa tra 9 e 12 anni, a condizione che la riduzione dell'orario di lavoro non superi il 20 % dell'orario di lavoro normale, c) per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili, d) per seguire una formazione complementare, o e) a partire dall'età di 55 anni, durante gli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento. Qualora il lavoro a orario ridotto venga chiesto per seguire una formazione complementare o a partire dall'età di 55 anni, l'AACC può respingere la domanda o ritardare la presa d'effetto dell'autorizzazione solo in casi eccezionali e per ragioni di interesse imperativo del servizio. Qualora tale diritto venga esercitato per occuparsi del coniuge, di un ascendente, di un discendente, di un fratello o di una sorella gravemente malati o disabili o per seguire una formazione complementare, la durata cumulata dei periodi di orario ridotto è limitata a cinque anni sull'intera carriera dell'agente temporaneo. 3.   L'AACC risponde alla domanda dell'agente temporaneo entro un termine di 60 giorni. 4.   Le modalità del lavoro a orario ridotto e la procedura di concessione dell'autorizzazione sono definite all'allegato II.
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Art. 44 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo