Art. 38

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo può essere tenuto ad effettuare un periodo di prova la cui durata non può eccedere i sei mesi. Se, durante il periodo di prova, l'agente temporaneo è impossibilitato, in seguito a malattia o infortunio, ad esercitare le sue funzioni per almeno un mese, l'AACC può prolungare il periodo di prova per un periodo corrispondente. Almeno un mese prima della scadenza del periodo di prova, viene compilato un rapporto sull'idoneità dell'agente temporaneo ad espletare le mansioni corrispondenti alle sue funzioni, nonché sul suo rendimento e comportamento in servizio. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. L'agente temporaneo che non ha dato prova di qualità professionali sufficienti per essere mantenuto nel suo impiego viene licenziato. Tuttavia, l'AACC può, a titolo eccezionale, prolungare il periodo di prova per una durata massima di sei mesi, eventualmente assegnando l'agente temporaneo a un altro servizio. In caso di manifesta inattitudine dell'agente temporaneo in prova, il rapporto può essere compilato in qualsiasi momento del periodo di prova. Tale rapporto viene comunicato all'interessato, il quale può formulare per iscritto le sue osservazioni. Sulla base di detto rapporto, l'AACC può decidere di licenziare l'agente temporaneo prima dello scadere del periodo di prova, con preavviso di un mese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-38

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 38 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo