Art. 61
In vigore dal 24 set 2004
Fatte salve le disposizioni previste dagli articoli da 62 a 65, l'agente temporaneo ha diritto, alle condizioni fissate negli articoli da 5 a 16 dell'allegato V, al rimborso delle spese sostenute in occasione dell'entrata in servizio, di trasferimenti o della cessazione dal servizio nonché di quelle sostenute nell'esercizio o in occasione dell'esercizio delle sue funzioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-61