Art. 62

In vigore dal 24 set 2004
L'agente temporaneo assunto per una durata di almeno dodici mesi ha diritto, alle condizioni previste all' dell'allegato V, al rimborso delle spese di trasloco.
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Art. 62 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo