Art. 28
In vigore dal 24 set 2004
L'agente, il cui diritto a pensione è soppresso in tutto o in parte a titolo temporaneo, a norma delle disposizioni dell' dello statuto, ha diritto di esigere il rimborso delle somme versate quale suo contributo al regime delle pensioni, proporzionalmente alla riduzione apportata alla pensione.
CAPITOLO 8
Pagamento delle prestazioni
Storico versioni
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