Art. 25
In vigore dal 24 set 2004
Le pensioni possono essere soggette a revisione in ogni momento, in caso di errore o di omissione di qualsiasi natura.
Possono essere modificate o soppresse qualora la concessione sia stata effettuata in contrasto con le prescrizioni dello statuto o del presente allegato.
Storico versioni
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Proeli:dec:2004:676:oj#art-25-234