Art. 15

In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge o le persone considerate a carico di un agente in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente.
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