Art. 11

In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge superstite che contrae nuovo matrimonio perde il diritto alla pensione di reversibilità. Egli beneficia del versamento immediato di un capitale pari al doppio dell'ammontare annuo della sua pensione di reversibilità, purché non siano applicabili le disposizioni dell', secondo comma, dello statuto.
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Art. 11 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo