Art. 14

In vigore dal 24 set 2004
Qualora il coniuge divorziato abbia perso il diritto alla pensione, a norma delle disposizioni dell' del presente allegato, l'intera pensione viene attribuita al coniuge superstite, purché non siano applicabili le disposizioni dell', secondo comma, dello statuto. CAPITOLO 4 Pensioni provvisorie
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Art. 14 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo