Art. 13

In vigore dal 24 set 2004
In caso di coesistenza di più coniugi divorziati aventi diritto ad una pensione di reversibilità o di uno o più coniugi divorziati e di un coniuge superstite aventi diritto ad una pensione di reversibilità, tale pensione è ripartita secondo la durata rispettiva dei matrimoni. Si applicano le condizioni di cui all', secondo e terzo comma. In caso di rinuncia o di decesso di uno dei beneficiari, la sua quota va ad accrescere le altre quote, salvo reversione del diritto a pensione a favore degli orfani, alle condizioni previste dall', secondo comma, dello statuto. Le riduzioni per differenza di età previste dall' sono applicate separatamente alle pensioni fissate conformemente alla ripartizione prevista dal presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2004:676:oj#art-13-222

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo