Art. 12

In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge divorziato di un agente o di un ex agente ha diritto alla pensione di reversibilità definita nel presente capitolo, a condizione di provare di aver diritto per proprio conto, all'atto del decesso del suo ex coniuge, ad una pensione alimentare a carico dell'ex coniuge e fissata mediante decisione giudiziaria o mediante convenzione fra gli ex coniugi ufficialmente registrata ed eseguita. La pensione di reversibilità non può tuttavia essere superiore alla pensione alimentare versata all'atto del decesso dell'ex coniuge, che viene adeguata secondo le modalità previste dall' dello statuto. Il coniuge divorziato perde i suoi diritti qualora contragga nuovo matrimonio prima del decesso del suo ex coniuge. Egli beneficia delle disposizioni dell' qualora il nuovo matrimonio sia successivo al decesso del suo ex coniuge.
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Art. 12 Decisione (UE) 2004/676 — Testo vigente | Portale Normativo