Art. 15
In vigore dal 24 set 2004
Il coniuge o le persone considerate a carico di un agente in attività di servizio o in aspettativa per motivi personali, in congedo per servizio militare, in congedo parentale o in congedo per motivi familiari, che sia scomparso, possono ottenere a titolo provvisorio la liquidazione dei diritti alla pensione di reversibilità di cui beneficerebbero a norma delle disposizioni del presente allegato, quando sia trascorso più di un anno dal giorno della scomparsa dell'agente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2004:676:oj#art-15-224