Art. 75
1. La capacità finanziaria ed economica può essere documentata con uno o più dei seguenti documenti:
In vigore dal 13 set 2004
a)
dichiarazioni pertinenti di banche o prova di un'assicurazione dei rischi professionali;
b)
presentazione dei bilanci o di estratti dei bilanci di almeno gli ultimi due esercizi chiusi, nei casi in cui la pubblicazione dei bilanci è prescritta dalla legislazione sulle società del paese in cui è stabilito l'operatore economico;
c)
una dichiarazione sul fatturato globale e sul fatturato dei lavori, forniture o servizi ai quali si riferisce l'appalto, realizzati almeno nel corso degli ultimi tre esercizi disponibili.
2. Se, per un motivo eccezionale che l'amministrazione aggiudicatrice ritiene giustificato, non è in grado di produrre i riferimenti chiesti, l'offerente o il candidato è autorizzato a provare la propria capacità economica e finanziaria con qualsiasi mezzo giudicato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
3. Un operatore economico può, se del caso e per un appalto determinato, fare valere le capacità di altri organismi, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami esistenti tra sé e tali organismi. Egli deve in tal caso provare all'amministrazione aggiudicatrice che disporrà dei mezzi necessari per l'esecuzione dell'appalto, ad esempio presentando l'impegno di tali organismi a metterli a sua disposizione.
Storico versioni
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